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Rabbia silvestre.Zona di vaccinazione delle volpi.

Anche il comune di Garniga Terme è compreso nel territorio di vaccinazione delle volpi, individuato dalla Provincia Autonoma di Trento, nel quale saranno adottate le misure per prevenire la diffusione della rabbia silvestre attraverso

esche per la vaccinazione orale delle volpi.

 

Le esche saranno distribuite mediante elicottero o posizionate manualmente dagli adetti, al di sotto dei 1.000 metri di altitudine su tutto il territorio del Trentino orientale,(a est del fiume Adige) e in zone  ad una distanza di 50 metri dai centri abitati o dalle abitazioni isolate.

Si raccomanda pertanto:

  • di non toccare le esche;
  • di rivolgersi tempestivamente al medico nell'eventualità di un contatto;
  • di tenere custoditi cani e gatti.

Vista inoltre l'Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano, il Presidente della P.a.T., con nota n. 133877 dd. 11.12.2009,

ORDINA

  1. I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della Provincia autonoma di trento devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, almeno 21 giorni prima dell'arrivo e da non oltre 11 mesi;
  2. E' vietata l'introduzione nel territorio della provincia di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione;
  3. I cani di proprietà di persone residenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio;
  4. I costi relativi alla vacinazione degli animali di cui ai precedenti punti, sono a carico dei proprietari degli stessi.
  5. E' fatto divieto, salvo per le persone appositamente incaricate e formate, di avvicinare e  in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici delle spacie sensibili alla rabbia, in particolare con le volpi;
  6. Le volpi e gli altri animali selvatici sensibili abbattuti o trovati morti dovranno essere sottoposti a test per la diagnosi della rabbia presso la sezione di Trento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:
  7. Il territorio della Provincia a rischio di contagio è quello situato ad est del fiume Adige:
  8. Nel territorio a rischio di contagio:

- è consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili;

- è vietata la caccia con il cane;

- nelle zone boschive è vietato condurre cani ancorchè tenuti al guinzaglio;

- cani, gatti e furetti devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori;

- è intensificata la lotta al randagismo e i cani accalappiati devono essere immediatamente ricoverati, a cura delle amministrazioni comunali, presso i canili sanitari.

NUOVA ORDINANZA del Presidente della Provincia Autonoma di Trento

09 febbraio 2010.

- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale il Presidente della Provincia adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;

- vista l'Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano;

- vista la precedente Ordinanza datata 11 dicembre 2009, prot. n. 133877/D329;

- visto il verbale della riunione del 22 gennaio 2010 dell'Unità di Crisi Centrale di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 2008, trasmesso con nota del Ministero della Salute DGSA 0001191-P­27/01/2010;

- su proposta della Dirigente Generale del Dipartimento Politiche sanitarie;

ORDINA

1)           è consentita la circolazione dei cani su tutto il territorio provinciale a condizione che detti animali siano stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni e che siano tenuti al guinzaglio sotto stretta sorveglianza;

2)        per quanto concerne i cani utilizzati nell'attività di soccorso e dalle forze dell'ordine è consentito anche il loro addestramento a condizione che gli stessi siano stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni;

3)        è inoltre consentito l'uso dei cani in attività inerenti la caccia di selezione a condizione che gli stessi siano stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni e che siano tenuti sotto stretta sorveglianza;

4)        le attività connesse all'addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia potranno essere autorizzate, sentito il Centro di referenza nazionale per la rabbia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento e farlo osservare.